Assegno di maternità

Cosa offre
Offre un assegno, corrisposto nell’importo complessivo di € 1.446,55 (€ 289,31 mensili per la durata di cinque mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2006 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria.

Requisiti
Hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22, 26, e 70 del D.Lgs. n. 151/2001.
In mancanza della donna, hanno diritto, all’assegno, i soggetti di cui all’art. 11, comma1, lettera a) - b) e c) del D.M. n. 452/2000.
Il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati nell’anno 2006, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, in € 30.158,78.

Cosa serve
La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data d’ingresso nella famiglia, in caso d’affidamento preadottivo o di adozione.
La domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune.

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