BREVE GUIDA SULL'AUTOCERTIFICAZIONE

COS'è LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA?

E' una dichiarazione, che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati e qualità personali, sostituendo le normali certificazioni.

La Pubblica amministrazione ha l'obbligo di accertarle, riservandosi la possibilità di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

nel rapporto con un soggetto privato, il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.

in ogni caso la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e la firma non deve essere autenticata, neppure quando è rivolta a soggetti privati.

COSA SI PUò AUTOCERTIFICARE?

Dati anagrafici e di stato civile previsti nei moduli di seguito allegati e scaricabili.

COME SI FA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA?

Compilando i moduli appositamente predisposti dall'amministrazione o in assenza di questi è possibile utilizzare un foglio di carta semplice, nel quale dovranno essere indicate tutte le generalità. Scrivere la dichiarazione e sottoscrivere.

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax, tramite incaricato, a mezzo posta e via telematica, unendo copia non autenticata di un documento d'identità. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

VALIDITà DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.

Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 D.P.R n. 445/2000).

CITTADINI NON ITALIANI

per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse regole previste per i cittadini italiani. I cittadini non appartenenti all'unione europea residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni solo qualora si tratti di comprovare stati e qualità personali certificabili o attestabali da parte di soggetti pubblici, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art 3 D.P.R n 445/2000).

DIRITTI E DOVERI

La mancata accettazione delle autocertificazioni costituisce violazione dei doveri d'ufficio da cui possono derivare sanzioni disciplinari per il dipendente. In casi di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti.

COSTI

L' autocertificazione è gratuita e quindi non ci sono costi quali imposto di bollo e diritti.

Si rende altresì noto che, per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 41 del D.P.R n. 445/2000, dal primo gennaio 2012, i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e ele copie integrali degli atti di stato civile non saranno più validi oltre i termini di validità ( sei mesi), anche nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento stesso che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI CONTATTARE I SERVIZI DOMOGRAFICI:

Telefono: 0722/819915

demografici@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it



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