Cambio di residenza in tempo reale


L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,  introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (*).

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

  1. direttamente all'ufficio anagrafe in Piazza Umberto I, n. 3 - 61048 Sant'Angelo in Vado (PU), aperto dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato;
  2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Sant'Angelo in Vado, Ufficio Anagrafe, Piazza Umberto I, n. 3 - 61048 Sant'Angelo in Vado (PU);
  3. per fax al numero  0722/819923;
  4. per via telematica (all'email demografici@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it o tramite PEC all'indirizzo comune.santangeloinvado@marche.it  (solo tramite PEC o Postaelettronicacertificat@).

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Anagrafe del Comune di Sant'Angelo in Vado, al numero 0722/819915


MODELLI

Allegato A  [pdf - 77 KB]
Allegato B  [pdf - 157 KB]
 


PROSIEGUO DELL'ITER
A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi. TUTTAVIA provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.



CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa: 

  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  • nel caso di cambiamento di  abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata

Diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione Europea e loro familiari, modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e modalità di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente

INTRODUZIONE

Dall'11 aprile 2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007 che prevede nuove modalità di soggiorno per tutti i cittadini e familiari dei 27 paesi membri dell'Unione Europea.

Le disposizioni del Decreto Legislativo 30/2007 si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e San Marino.

Per familiari si intendono:

  • coniuge;
  • discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
  • ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;
  • ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza o che deve essere assistito per motivi di salute dal cittadino UE, qualunque sia la sua cittadinanza.

SOGGIORNO FINO A TRE MESI (art. 6 D.Lgs. 30/2007)

Il cittadino dell'Unione Europea e i suoi familiari (anche di cittadinanza non dell'Unione) hanno diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I familiari con cittadinanza NON dell'Unione Europea devono essere in possesso di passaporto e in regola con le modalità di ingresso (visto di ingresso se previsto).

SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI (art. 7 D.Lgs. 30/2007)

Il cittadino dell'Unione Europea  e i suoi familiari che intendono soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, devono iscriversi all'anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione (indicata di seguito) attestante il motivo del soggiorno secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legislativo (art. 9 D.Lgs 30/2007) per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno.

La richiesta per ottenere l'attestazione di regolare soggiorno deve essere presentata presso il Settore Servizi Demografici Piazza Umberto I° n.3

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ISCRIVERSI IN ANAGRAFE, UTILIZZANDO IL MODULO "DICHIARAZIONE DI RESIDENZA", ED OTTENERE L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE SOGGIORNO.

Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:

  • quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illegibile;
  • quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
  • quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
  • quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
  • quando mancano i documenti specificati nei punti sotto elencati. Si precisa che sono obbligatori tutti i documenti contrassegnati da un asterisco (*) mentre quelli contrassegnati da due asterischi (**) sono necessari per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

A) Per lavoratori subordinati:

  1. Documento d'identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (*);
  2. Documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato (contratto di lavoro) (*);
  3. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**);

B) Per lavoratori autonomi:

  1. Documento di identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (*);
  2. Documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato (Iscrizione alla CCIAA - Partita IVA - Codice fiscale) (*);
  3. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**);

C) Per chi è in possesso di idonei mezzi economici:

  1. Documento di identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (*); 
  2. Autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46/47 DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.9 comma 3 lettera b D.Lgs 6/2/2007 n.30 e di disporre per sè stesso e i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate (*);
  3. Dichiarazione di eventuali altre entrate da parte dei familiari conviventi;
  4. Assicurazione sanitaria (*):
    sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
    sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
    non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza;
  5. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).

D) Per gli studenti non lavoratori:

  1. Documento di identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (*); 
  2. Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt.46/47 DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3 lettera b D.Lgs. 6/2/2007 n. 30 e di disporre per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate;
  3. Dichiarazione di eventuali altre entrate da parte dei familiari conviventi;
  4. Certificato di iscrizione ad un Istituto pubblico o privato riconosciuto (*);
  5. Assicurazione sanitaria:
    sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
    sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
    non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza;
  6. copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (**).

E) Per i familiari UE di cittadini di cui ai punti precedenti:

  1. Documento di identità valido per l'espatrio ed in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza (*);
  2. Copia degli atti originali di soggiorno, tradotti e legalizzati dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origini (tranne per i certificati plurilingue), ad esempio: certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente (*);
  3. Attestato della richiesta di iscrizione del familiare cittadino dell'Unione (*);
  4. Per tutti gli ascendenti e per i discendenti utra 21 enni: dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino UE in possesso di autonomi requisiti di soggiorno (*).

Si ricorda che l'iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'Unione Europea sia un lavoratore ovvero disponga per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno (art. 29 - terzo comma, lettera b) - del D.Lgs. n. 286/1998).

F) Per i cittadini di Stati non appartenenti alla UE e familiari di cittadini della Unione Europea:

  1. Passaporto valido;
  2. Visto di ingresso;
  3. Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno;
  4. Documento che attesti la qualità di familiare, o di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue);
  5. Attestato della richiesta di iscrizione del familiare cittadino dell'Unione.

Per i familiari a carico o conviventi nel paese di provenienza o assistiti personalmente dal cittadino UE per gravi motivi di salute (art.3 Dlgs 30/2007):

  1. Documento che attesti:
      • la qualità di familiare, o di familiare a carico (atto originale tradotto e legalizzato dall'Autorità Consolare italiana nel paese di origine - tranne per i certificati plurilingue), oppure
      • la relazione stabile registrata nel Paese dell'Unione;
  2. Autodichiarazione del cittadino dell'Unione Europea della qualità di familiare a carico o convivente ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione avente autonomo diritto di soggiorno;
  3. Assicurazione sanitaria:
    sono ritenute valide le assicurazioni stipulate sia in Italia che all'estero di durata non inferiore ad 1 anno a copertura totale di rischi di malattia e infortuni;
    sono validi i modelli E106, E120, E121, E109 rilasciati dallo Stato di provenienza in quanto trattasi di attestati comunitari che dando diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sostituiscono validamente la polizza;
    non sono valide le tessere sanitarie europee (TEAM) rilasciate dal paese di provenienza.
  4. Dichiarazione, resa allo sportello, ai sensi degli artt.46/47 DPR 445/2000 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 9 comma 3 lettera b D.Lgs. 6/2/2007 e di disporre per sè stesso e per i propri familiari o conviventi di risorse economiche sufficienti al mantenimento della famiglia con specifica delle fonti di reddito dichiarate.

L'ufficio, per definire la pratica di iscrizione, può richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

A conclusione del procedimento anagrafico il richiedente verrà contattato per procedere al ritiro dell'attestazione di soggiorno (si avverte che è necessaria una marca da bollo da € 14,62).

CITTADINO UE GIA' ISCRITTO IN ANAGRAFE ALLA DATA DELL'11 APRILE 2007

I cittadini UE già residenti che abbiano presentato (prima dell' 11 Aprile 2007) domanda  alla Questura per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e quelli già residenti che non abbiano presentato domanda alla Questura per il rilascio del permesso o della carta di soggiorno e non siano in possesso di un titolo valido di soggiorno devono richiedere la conferma dell'iscrizione anagrafica presso il Settore Servizi Demografici.

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE (si avverte che sono necessarie n.2 marche da bollo da € 14,62 ciascuna)

Il cittadino dell'Unione e i suoi familiari che soggiornano legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale possono richiedere al comune di residenza l'attestazione di soggiorno permanente che certifica la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. (Artt. 14 e 16 D.Lgs. 30/07).
Sono previsti alcuni casi per cui i soggetti interessati maturano il diritto di soggiorno permanente prima dei cinque anni di soggiorno (art 15 del Decreto Legislativo n. 30/ 2007).
Tale diritto si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
La richiesta per ottenere l'attestazione di  soggiorno permanente deve essere presentata presso il Settore Servizi Demografici.

CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO

Il cittadino UE, lavoratore autonomo o subordinato, conserva il diritto di soggiorno quando:

  1. è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio;
  2. è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
  3. è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego;
  4. segue un corso di formazione professionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Direttiva 2004/38/CE;
  • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 recante "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
  • Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - n. 19 del 6 aprile 2007.
  • Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 convertito con modifiche dalla Legge n. 35 del 04/04/2012.
Dichiarazione di residenza-Allegato B:documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati apparteneti all'Unione Europea
AllegatoBDOCCOMUNITARI  [pdf - 152 KB]
 

Informazioni per i soli Comuni:

il decreto-legge 9 febbraio 2012n.5, convertito in legge il 4 aprile 2012 n.35, dispone che nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall’estero di cittadini italiani iscritti all’AIRE, l’ufficiale d’anagrafe dovrà provvedere con la massima tempestività ad informare dell’iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo ultimo i dati forniti dall’interessato attraverso il modello APR 4.
Il procedimento d’ iscrizione e di cancellazione anagrafica dovrà concludersi entro due giorni lavorativi.
Al fini di garantire il rispetto dei termini indicati nel sopra citato decreto-legge i Comuni sono pregati di inviare i modelli APR4 ai seguenti indirizzi: demografici@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it (posta elettronica semplice) o comune.santangeloinvado@marche.it (posta elettronica certificat@),  secondo le seguenti modalità:
a) invio tramite posta elettronica certificata dei documenti;
b) invio tramite posta elettronica semplice del documento sottoscritto con firma digitale;
c) invio tramite posta elettronica semplice del documento non sottoscritto con firma digitale ma dotato di segnatura di protocollo, di cui all’art. 55 del DPR 28 dicembre 200, n 45;
d) invio tramite fax, in casi eccezionali.

torna all'inizio del contenuto