Assegno ai nuclei familiari con 3 figli (INPS)
Cosa offre
Offre un assegno, corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 120,39 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.
Sono equiparati ai figli i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ed ai genitori sono equiparati gli adottanti.
Requisiti
Hanno diritto all’assegno i cittadini italiani o comunitari residenti. Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica.
Il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative all’anno 2005, è stato determinato, con riferimento a nuclei composti da cinque componenti, in € 21.671,69.
Cosa serve
La domanda di concessione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l’anno 2006, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2007.
La domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazioni sociali agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune.